Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
La Legge del 29 luglio 2015 n 115 modifica il comma g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 riguardante le attività escluse dal dall’applicazione del titolo IV, Cantieri temporanei e mobili trasformandolo da:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI;

a:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X;

Tale modifica, di fatto, estende, da un alto, l’esclusione da quanto prescritto dalla normativa in materia di cantieri temporanei (Titolo IV) anche le attività edili o di ingegneria civile superiori a 10 uomini giorno di durata del cantiere.

La rimozione del riferimento ai rischi presenti all’allegato XI, come elemento discriminante per l’esclusione dall’applicazione del Titolo IV, comporta d’altro canto, la completa inclusione di tutte quelle attività edili o di ingegneria civile indicate nell’allegato X, facendo rientrare così,  nell’applicazione della normativa tutti quei cantieri in cui si effettuano lavorazioni previste dall’allegato X che prima potevano essere gestiti con l’applicazione dell’articolo 26  del T.U.

L’allegato X prescrive quindi che vengano comprese nell’applicazione del titolo IV le seguenti attività:

Allegato X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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