Con la lettera circolare n. 10 del 21 marzo 2016 l’INAIL ha fornito alcune spiegazioni per l’applicazione delle variazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 151 del 21 settembre 2015 “job act”.

Le istruzioni sono riportate nel seguente ordine:

Modifiche all’ Art. 53 del D.P.R.1124/1965. Obbligo di invio telematico del certificato medico.

La circolare ministeriale interviene anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati.

Le modifiche all’art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

Modifiche all’Art 238 D.P.R.1124/1965. Obbligo di invio del certificato medico in agricoltura (infortunio).

In base alle disposizioni dell’art.21 del decreto in oggetto, il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato medico il quale deve essere trasmesso all’Inail dal medico stesso per via telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.

Resta salvo per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura che, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente all’invio della denuncia, detto obbligo nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative (art. 25, d.lgs. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001).

Il certificato continua, quindi, a valere come denuncia dell’infortunio nell’ipotesi di lavoratore autonomo che si trovi nell’impossibilità di effettuarla nei termini.

Modifiche all’Art 251 D.P.R.1124/1965. Obbligo di invio del certificato medico in agricoltura (infortunio).

Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.

Istruzioni per l’invio

Sul portale dell’Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l’utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi:

  • Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
  • Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.

Istruzione per i medici

I medici all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi.

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 di:

  • dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
  • comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

Istruzioni per il datore di lavoro

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale del lavoratore
  • Numero identificativo del certificato medico
  • Data di rilascio del certificato medico.

L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente. Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

  • numero identificativo del certificato medico
  • data di rilascio del certificato medico.

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

Testo integrale della lettera circolare [wpdm_package id=’1240′]

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