Il governo ha approvato  le modifiche al  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sull’applicazione del Green Pass. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 settembre, entra in vigore oggi 22 settembre 2021.

Con questa modifica, il governo introduce alcune importanti novità nella gestione della sicurezza delle aziende, sia pubbliche che private.

i punti salienti del provvedimento sono:

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19:

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 .

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni o le aziende private, tranne per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale. 

L’esenzione di cui sopra dovrà essere documentata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute.

Le aziende dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass. Tali verifiche potranno anche essere effettuate anche a campione ma sempre prevedendo prioritariamente,  che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per l’effettuazione dei controlli i datori di lavoro dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso della certificazione e della contestazione nel caso il lavoratore ne risulti sprovvisto.

Nel caso in cui il lavoratore  comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione , ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Tale provvedimento dovrà, salvo nuove disposizioni di legge, essere rispettato non oltre  il 31 dicembre 2021, termie dello stato di emergenza.

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso del Green Pass è punito con la sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 400a euro 1000, mentre nei casi di mancat asospensione del lavoratore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

L’esecuzione gratuita dei test è assicurata ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva.

Durata delle certificazioni verdi COVID

Durata estesa del Certificato, fino a 12 mesi per i vaccinati e i guariti dal covid.

 Qui il testo integrale del Dl 127 del 21.09.2021

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